I ripartitori di calore risultano in scadenza nel 2026?
Dlgs 73/2020 recepimento della Direttiva Europea UNI EN 834/2018



I ripartitori di calore risultano in scadenza nel 2026 nei condomini con riscaldamento centralizzato.
Ovviamente se i contabilizzatori del tuo Condominio fossero recenti e già rispettosi della Norma non sarebbe il tuo caso.
Vi forniamo qualche indicazione perché possiate meglio comprendere la vostra situazione e le decisioni da prendere.
I motivi della obsolescenza dei ripartitori sono due.
- Oltrepassati i 10 anni di funzionamento previsti per legge i contabilizzatori di calore non garantiscono più il funzionamento (DM 93/2017 e dalla norma UNI EN 834).
- Memoria ESAURITA: I dispositivi superano la soglia di archiviazione dati, rischiando la sovrascrittura o la mancata registrazione dei consumi.
- Batteria SCARICA: Le batterie sono integrate e non sostituibili. A fine carica, il ripartitore smette di trasmettere i dati, e si possono fare solo stime, generando disservizi.
- Adeguamento Normativo: non c’è la possibilità di telelettura e la conseguente comunicazione mensile ai residenti (per una loro gestione consapevole e più efficiente dei consumi).
- Entro il 1° gennaio 2027, tutti i ripartitori di calore e i contatori dovranno essere in grado di essere letti da remoto perché mensilmente possa essere comunicata agli utenti le teleletture, senza che l’operatore debba accedere fisicamente agli appartamenti (Dlgs 73/2020 recepimento della Direttiva Europea UNI EN 834/2018).
- Sostituzione o aggiornamento: i dispositivi installati nel tuo appartamento devono supportare la trasmissione radio a distanza e in continuo dei dati (se non muniti o esauriti dovranno essere sostituiti).
- Realizzazione del sistema di ricezione integrato, centralizzato, da remoto, dei consumi. È vietata la necessità di accedere fisicamente agli appartamenti. I possibili sistemi sono la
- Lettura in continuo, con Rete Radio Fissa / Gateway (Smart Metering) oppure
- Lettura Mobile Walk-by / Drive-by di un operatore che passa in Condominio con un apposito terminale portatile che riceve i segnali radio a corto raggio (come si faceva fino ad oggi, 2026, ma non più una sola volta l’anno, ma almeno una volta al mese).
- Realizzazione di sistemi e/o procedure di comunicazione dei consumi rilevati: almeno una volta al mese l’invio potrà essere effettuato tramite bacheca condominiale digitale, email o apposito portale web, specificando la lettura aggiornata per tutti i termosifoni dei consumi, suddivisi tra quota fissa e variabile, ed eventuali anomalie.
- Perché: l’obiettivo è garantire una suddivisione più precisa, frequente e trasparente delle spese di riscaldamento (evitando le stime presunte) e permettendo la consapevolezza e la gestione più efficiente a ciascun condòmino.
- Sanzioni: sono previste multe (che a livello indicativo possono variare da circa 500 a 2.500 euro per i singoli condòmini) in caso di mancato adeguamento dell’impianto condominiale alle normative vigenti, salvo una relazione tecnica .
Cosa fare:
Se il tuo condominio utilizza ancora i vecchi sistemi, informatevi se potete sulle soluzioni esistenti perchè possiate meglio discuterne con l’amministratore e gli altri condòmini. È necessario (se non fosse già stato fatto) convocare un’assemblea per deliberare i lavori di adeguamento, affidando l’incarico a una ditta specializzata prima della scadenza con un sistema e un fornitore, valutando i costi di installazione e di gestione, e considerando le più comode e fruibili soluzioni per poi poter più agevolmente ed efficientemente gestire confort termico e costi personali.
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Chi consuma e inquina paga: promuovere con equità e consapevolezza il risparmio economico e energetico
La filosofia di questo sistema si basa sul principio “chi inquina paga” e “chi consuma paga”. Il fine è eliminare l’iniquità dei vecchi sistemi a millesimi, promuovendo il risparmio energetico. Le valvole termostatiche regolano il calore (la temperatura) nei singoli ambienti, mentre i ripartitori contabilizzano l’energia utilizzata (il costo).
Il Fine: Equità e Consapevolezza
- Pagamento a consumo: Ogni condomino paga esattamente per il calore che preleva nel proprio appartamento, evitando di farsi carico degli sprechi altrui.
- Autonomia e comfort: Le valvole permettono di impostare la temperatura desiderata stanza per stanza. I contabilizzatori consentono di controllare il consumo e il costo.
- Riduzione degli sprechi: La possibilità di gestire spesa e confort stimola comportamenti virtuosi, portando a una naturale riduzione degli sprechi di consumi energetici, delle emissioni inquinanti e quindi dei costi.
La Direttiva Europea sull'Efficienza Energetica (EED 2.0 / Dir. 2018/2002)
La EED 2.0 ha introdotto un processo a tappe per la contabilizzazione del calore. Per gli edifici con riscaldamento centralizzato, le date chiave stabiliscono che:
Dal 1° gennaio 2022
- Laddove siano già installati contatori intelligenti, è scattato l’obbligo di fornire agli utenti informazioni sui consumi dettagliate e aggiornate.
- Tutti i nuovi contatori di calore devono essere leggibili da remoto.
- Accesso ai dati di consumo per i contatori già dotati di lettura da remoto, gli utenti hanno il diritto di ricevere informazioni dettagliate sui propri consumi almeno con cadenza trimestrale.
Dal 1° gennaio 2027
- Addio alle letture manuali. Tutti i contatori e i ripartitori di calore non rimovibili dovranno essere gestibili da remoto.
- Gli amministratori di condominio e i fornitori dovranno garantire l’accesso ai dati di consumo effettivi agli utenti in modo regolare e trasparente con cadenza almeno mensile.
Soluzioni alternative e obblighi di legge
L’obbligo di dotare gli appartamenti di contatori individuali o ripartitori di calore decade unicamente se un tecnico abilitato (es. termotecnico o ingegnere) redige e firma una relazione esimente che dimostri l’impossibilità oggettiva di procedere con l’installazione.
I motivi di deroga più comuni riconosciuti dalla normativa italiana (D.Lgs. 102/2014 e successive modifiche) includono:
- Impianti a colonne montanti: In edifici storici o complessi con distribuzione dell’impianto a colonne verticali (anziché ad anello orizzontale), l’installazione di contatori diretti per ogni calorifero comporterebbe opere murarie e costi sproporzionati rispetto al potenziale risparmio energetico.
- Inefficienza in termini di costi: Il costo di installazione e gestione del sistema di contabilizzazione deve essere ammortizzato dal risparmio energetico stimato. Se l’analisi calcolata secondo la norma tecnica di riferimento stabilisce un tempo di ritorno dell’investimento troppo lungo, l’intervento può essere dichiarato non conveniente.
Soluzioni alternative e obblighi di legge
- Sistemi di termoregolazione: Laddove non è possibile installare i contatori a causa di vincoli tecnici, la direttiva prevede comunque l’obbligo di installare sistemi di termoregolazione, come le valvole termostatiche sui singoli radiatori.
- Ripartizione delle spese: In caso di deroga totale per impossibilità tecnica, le spese di riscaldamento continuano a essere ripartite secondo le tabelle millesimali, ma con l’obbligo di adottare i correttivi previsti dalla norma tecnica di riferimento che tengano conto delle dispersioni termiche.
Maggioranze per Deliberare - Ripartizione dei Costi dell'Intervento
QUALI SONO LE MAGGIORANZE PER DELIBERARE?
L’incarico al tecnico e l’appalto alla società esecutrice si approvano con la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi dei condomini. Ciò perché la decisione viene individuata tra le innovazioni (art. 1120 e 1136 co. V c.c.; art. 26 co. V L. 10/91).
COME VENGONO RIPARTITI I COSTI DELL’INTERVENTO?
Il costo per il tecnico incaricato di stilare il progetto e di redigere il calcolo per la spesa del riscaldamento dopo aver installato valvole termostatiche e contabilizzazione del calore deve essere ripartito ai sensi dell’art. 1123 c.c. in base alla tabella millesimale generale di proprietà come anche per i costi sostenuti sull’impianto generale di proprietà comune, mentre il costo delle valvole termostatiche e dei ripartitori sono a carico dei singoli proprietari, perché trattasi di lavori da eseguire nella proprietà privata, oltre il punto di distacco della colonna montante.